IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n.  2470  del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20  novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999,  n.  3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032  del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23
novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del
2001,  n.  3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341
del 27 febbraio 2004 e n. 3343 del 12 marzo 2004;
  Considerata  l'urgenza  di  provvedere  immediatamente  a  porre in
essere  tutte  le  ulteriori  idonee  misure per il superamento della
situazione in atto in tutto il territorio regionale;
  Considerati  altresi'  gli  esiti  della  riunione  tenutasi  con i
rappresentanti  delle  regioni presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 29 marzo 2004;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3341 del 2004, per il perseguimento degli
obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento
dei  rifiuti  della  regione  Campania,  si avvale dei Prefetti delle
province  della  regione  stessa  in  qualita' di soggetti attuatori,
subentrando  nei  poteri commissariali precedentemente loro assegnati
dalle  ordinanze  di protezione civile di cui in premessa; i predetti
Prefetti  continuano  ad  avvalersi  delle strutture commissariali da
loro  rispettivamente  costituite  operando  sulla base di specifiche
indicazioni fornite dal Commissario delegato.
  2. Il Commissario delegato, provvede, altresi', al limitato fine di
assicurare   la   tempestiva  e  completa  attuazione  delle  proprie
determinazioni,  ad  esercitare  in materia di emergenza sanitaria ed
igiene  pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma
5,  e  54,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo
subentrando  ai  sindaci  nella  titolarita' e nell'esercizio di tali
potesta' per la durata dello stato di emergenza.